Una nuova stretta rispetto alla possibilità di muoversi delle persone e la sospensione delle attività produttive e industriali. E’ quanto prevede il
Ecco, riassunte, le misure previste.
Vietato spostarsi dal Comune in cui ci si trova se non per lavoro e salute
È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Viene cancellata la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, prevista nel Dpcm dell’8 marzo scorso (all’articolo 1 comma 1 lettera a).
Sospese attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di
Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, anche se non esplicitamente indicate in elenco, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva. In essa vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Aperti vendita generi alimentari e beni essenziali, farmacie, edicole, tabaccai
Per le attività commerciali, resta fermo quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 (che all’allegato 1 prevede un elenco di attività di commercio al dettaglio che non vengono sospese, da ipermercati, supermercati, discount alle ferramenta e agli articoli per animali) e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Non sospese le attività professionali
Le attività professionali non sono sospese. Studio Bonaccorsi rimane aperto a disposizione dei propri clienti.