La Legge di Bilancio 2019 include novità a tema regime forfettario.
Il “regime forfettario” è un regime fiscale di vantaggio a cui possono accedere le persone fisiche nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che fatturano meno di 65.000 € l’anno.
Il regime di vantaggio prevede
- un’imposta sostituiva del 15% o 5% (al posto di Irpef, addizionali e Irap se dovuta)
- l’esenzione dall’obbligo della fatturazione elettronica;
- l’emissione della fattura senza l’applicazione dell’IVA.
Sono esclusi dall’accesso al regime di vantaggio:
- i titolari di partita IVA che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari;
- i titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
- i titolari di partita IVA che percepiscono prevalentemente compensi da soggetti dai quali hanno percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti o da soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Forfettario start-up (5%)
L’imposta sostitutiva è ancora più vantaggiosa – il 5% del fatturato* – per chi apre una nuova partita IVA e, oltre ai requisiti del regime forfettario ordinario sopra elencati, possiede questi ulteriori requisiti:
- Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività: attività artistica, professionale, d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- L’attività esercitata non deve essere in alcun modo la mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione del praticantato obbligatorio svolto ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Contributi previdenziali
L’imposta sostitutiva non esonera dal versamento dei contributi previdenziali all’INPS o alla cassa di previdenza di riferimento della propria professione.
Nota
* nel calcolo dell’imposta dovuta il fatturato va scontato per il coefficiente di redditività a cui ascrivere l’attività svolta e per i contributi previdenziali versati.