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Credito d’imposta Mezzogiorno per gli investimenti dal 2016 al 2022

Gli investimenti effettuati dalle imprese siciliane dal 2016 al 2022 sono candidabili al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Che cos’è il Credito d’Imposta

Il credito d’imposta è una moneta premiale che l’erario riconosce a soggetti in contropartita di comportamenti virtuosi, quali, nel caso di specie, investire in beni strumentali nel Sud Italia. Tale credito può essere utilizzato per saldare, tramite compensazione, debiti erariali o previdenziali che siamo soliti pagare per mezzo dell’F24.


 

Il Credito d’Imposta Beni Strumentali Mezzogiorno

La legge n. 208 del 2015 ha istituito, tra gli altri, un credito d’imposta, condizionato al possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi, pari fino al 45% dell’importo speso in macchinari, impianti e attrezzature varie. La misura ha goduto di varie proroghe, ultima nella c.d. Legge di Bilancio 2021, e vale per gli investimenti effettuati fino 31.12.2022.

 

Chi può usufruirne

Tutte le imprese e i professionisti ad eccezione dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà’.

 

Quando?

È possibile presentare istanza per il riconoscimento del credito fino al 2022 anche per gli investimenti realizzati nei precedenti esercizi 2016, ’17, ’18, ’19, ’20, ’21.

 

Cumulabilità col Credito d’Imposta “Industria 4.0”

Il credito d’imposta beni strumentali mezzogiorno, se il bene possiede i requisiti di specie, è cumulabile col credito d’imposta “Industria 4.0” che, per gli acquisti effettuati dopo il 16 novembre 2020, è pari al 50%. Può quindi verificarsi uno scenario 45% + 50% = 95% di credito d’imposta.

 

Importo dell’investimento agevolabile

E’ espressamente previsto un tetto massimo all’investimento agevolabile, diversificato a seconda delle dimensioni dell’impresa beneficiaria: 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Per le acquisizioni di beni effettuate fino al 28 febbraio 2017 valgono invece i seguenti limiti di investimenti agevolabili: 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in:

  1. Impianti,
  2. Macchinari,
  3. Attrezzature varie.

A patto possano essere considerati come “investimenti iniziali”. Sono pertanto esclusi dalle agevolazioni gli investimenti di mera sostituzione.

Impianti e macchinari

Gli impianti e i macchinari identificano beni strumentali, fissi o mobili, aventi fisica esistenza, comprese le linee di produzione e gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali ad esempio, forni), nonché i beni individuabili quali “macchinari”, automatici e non automatici.

Attrezzature varie

Sono, altresì, agevolabili:

  1. attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
  2. attrezzature varie ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa;
  3. attrezzature che completano la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d’usura.

Deve trattarsi, in ogni caso, di beni ammortizzabili.

Esclusioni

Nel caso di beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni non interamente separabili dall’immobile stesso), nella misura in cui gli stessi siano parte di un progetto di investimento iniziale, rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile dall’immobile, determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri proporzionali (si pensi, ad esempio, ad un impianto elettrico ovvero ad un impianto di aria condizionata, per i quali saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili senza procedere ad alcun intervento sull’immobile).

Non rientrano nelle predette voci, in quanto inclusi nella voce B.II.4 “altri beni”, gli investimenti in:

  1. Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
  2. Macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
  3. Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri leggeri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
  4. Imballaggi da riutilizzare.

Non sono di norma agevolabili, in quanto espressamente escluse, le immobilizzazioni immateriali di cui alla voce B.I dell’Attivo di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c. ad accezione di hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, aventi uno specifico carattere di innovatività, ovvero che siano dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy.

 

Modalità di calcolo del contributo

Le percentuali di agevolazione da applicare agli investimenti agevolabili, come sopra determinati, sono:

  • Fino al 28.2.17: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. Commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento appartenenti alla stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
  • Dal 1.3.17 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese. Commisurato al costo complessivo dei beni agevolabili senza alcuna decurtazione a titolo di ammortamento.

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